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Sez. 3, Sentenza n. 1376 del 27/02/1980 (Rv. 404906 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - BEVANDE GASSATE IN BOTTIGLIA - RAPPORTO TRA DISTRIBUTORE E VENDITORE - OBBLIGO DI QUEST'ULTIMO DI RESTITUZIONE AL PRIMO DELLE BOTTIGLIE INVENDUTE E DI VERSAMENTO DEL PREZZO DI QUELLE VENDUTE, TRATTENENDO LA PERCENTUALE CONVENUTA - SCOPPIO DI UNA BOTTIGLIA DIFETTOSA E DANNI AL TERZO ACQUIRENTE - RESPONSABILITA EX ARTT 2050 O 2051 COD CIV DELLA DITTA PRODUTTRICE E DEL DISTRIBUTORE - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE EX ART 2043 COD CIV - SUSSISTENZA - RESPONSABILITA CONTRATTUALE EX ART 1218 COD CIV DEL DISTRIBUTORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404906-01

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - BEVANDE GASSATE IN BOTTIGLIA - RAPPORTO TRA DISTRIBUTORE E VENDITORE - OBBLIGO DI QUEST'ULTIMO DI RESTITUZIONE AL PRIMO DELLE BOTTIGLIE INVENDUTE E DI VERSAMENTO DEL PREZZO DI QUELLE VENDUTE, TRATTENENDO LA PERCENTUALE CONVENUTA - SCOPPIO DI UNA BOTTIGLIA DIFETTOSA E DANNI AL TERZO ACQUIRENTE - RESPONSABILITA EX ARTT 2050 O 2051 COD CIV DELLA DITTA PRODUTTRICE E DEL DISTRIBUTORE - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE EX ART 2043 COD CIV - SUSSISTENZA - RESPONSABILITA CONTRATTUALE EX ART 1218 COD CIV DEL DISTRIBUTORE - SUSSISTENZA.*

Nel caso di danni riportati, a causa dello scoppio di una difettosa bottiglietta di bevanda gassata, da una persona adibita alla sua vendita in un luogo pubblico, con l'Obbligo di restituire al distributore la merce invenduta e di versare l'importo di quella venduta, trattenendo l'aggio convenuto, non e configurabile, a carico del predetto distributore e della ditta produttrice della merce, ne l'ipotesi di responsabilita di cui all'art 2050 cod civ attesa la non configurabilita di un'attivita pericolosa in re ipsa, ne quella di cui al successivo art 2051 data la Mancanza dell'effettiva disponibilita della res da parte del distributore. E invece configurabile a carico del distributore la responsabilita contrattuale ex art 1218 cod civ per avere fornito merce difettosa, salva la prova di una causa di non imputabilita dell'inadempimento, e, nei confronti dello stesso soggetto, nonche della ditta produttrice, l'ipotesi di responsabilita extracontrattuale ai sensi dell'art 2043 cod civ, basata sul principio del neminem laedere.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)