Sez. 3, Sentenza n. 17369 del 30/08/2004 (Rv. 576570 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Bene pericoloso - Distribuzione in commercio - Responsabilità del distributore ex art. 2050 cod. civ. - Configurabilità - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
Una volta accertato che il bene (nel caso, minivogatore) costituisce strumento pericoloso ex art. 2050 cod. civ., anche il soggetto che abbia provveduto alla relativa distribuzione in commercio incorre nella responsabilità da tale norma sancita, in relazione a tutti gli eventi dannosi che si verifichino in dipendenza o in occasione del relativo uso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)