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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5500 del 28/02/2020 (Rv. 657367 - 02)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Cessioni all'esportazione - Operazioni in sospensione di imposta - “Status” di esportatore abituale - Condizioni - Onere della prova - A carico dell’impresa - Prova negativa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657367-02

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

In tema di cessioni all'esportazione, lo "status" di esportatore abituale, di cui all'art 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, da cui deriva il riconoscimento della sospensione di imposta nei limiti del "plafond" disponibile così maturato, è acquisito dall'impresa che esporta o effettua vendite intracomunitarie di beni e servizi per almeno il dieci per cento avuto riguardo alle operazioni poste in essere nell'anno precedente, la cui dimostrazione grava sulla predetta senza che la relativa prova possa definirsi negativa, essendo essa tenuta a indicare la tipologia delle operazioni compiute e a riscontrare l'effettività del trasferimento del bene all'estero.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)