diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1764 del 27/07/1965 (Rv. 313342 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO, NORME APPLICABILI - PRESUPPOSTI DI FATTO - IMMUTABILITA.*
Stato
decisa il 1965-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313342-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO, NORME APPLICABILI - PRESUPPOSTI DI FATTO - IMMUTABILITA.*

In relazione alla natura e ai limiti del giudizio di rinvio, quali risultano dagli artt.384, 389, e 394 cod proc civ, l'annullamento con rinvio di una sentenza per violazione di norma di diritto rende immutabili i presupposti di fatto costituenti l'antecedente logico necessario della pronuncia della Corte di Cassazione, determinando la preclusione di tutte le questioni tendenti al mutamento dei suddetti presupposti, sia che esse fossero prospettabili dalle parti, sia che fossero rilevabili di ufficio. (V. 2625/56, 2114/60, 2592/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)