Sez. 2, Sentenza n. 24878 del 23/11/2006 (Rv. 593390 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Discussione orale - Richiesta della parte - Mancato espletamento - Conseguenze - Nullità della sentenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
In tema di opposizione alle sanzioni amministrative, in base all'art. 23, settimo comma, della legge n. 689 del 1981, al termine dell'istruttoria il giudice deve invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa; qualora una delle parti faccia espressa richiesta della discussione, e il giudce non la disponga, la sentenza pronunciata è nulla.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)