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Sez. 2, Sentenza n. 14040 del 28/05/2008 (Rv. 603419 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisione senza invito alle parti a precisare le conclusioni - Conseguenze - Mancata allegazione e prova della compressione del diritto di difesa - Validità del procedimento e della sentenza.
Stato
decisa il 2008-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603419-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Anche nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione è previsto che il giudice, prima della discussione, inviti le parti a precisare le conclusioni; la mancata formulazione del suddetto invito, tuttavia, resta priva di conseguenze qualora la parte che se ne lamenta non provi di essere stata, per tale motivo, pregiudicata nell'esercizio del suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)