Sez. 3, Sentenza n. 23464 del 19/11/2010 (Rv. 615600 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - IMPUTABILITÀ | Minore d'età - Capacità d'intendere e di volere - Sussistenza - Accertamento - Necessità di indagini tecniche psicologiche - Esclusione - Modalità del fatto e dell'età - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - IMPUTABILITÀ
Ai fini di cui all'art. 2047 cod. civ., per affermare o escludere la capacità di intendere e di volere di un minore d'età, autore di un fatto illecito, il giudice di merito non è tenuto a compiere una indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità del fatto e l'età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito con la quale era stato ritenuto incapace di intendere e di volere un bambino di dieci anni che, colpendo alla schiena con la cartella altro minore, gli aveva provocato la frattura di quattro vertebre).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2046, Cod. Civ. art. 2047
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)