Sez. 6, Sentenza n. 10414 del 12/12/1989 Ud. (dep. 17/07/1990) Rv. 184934 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO PUBBLICO DI FEDE PRIVILEGIATA - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO PUBBLICO DI FEDE PRIVILEGIATA - NOZIONE.*
Ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente è, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'Esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui (nella specie si trattava di un atto in cui un notaio aveva attestato di aver identificato un soggetto, firmatario di Atti di Costituzione di una società e di accettazione di carica, che non era invece comparso alla sua presenza). (Conf mass n 158265).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)