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Sez. 5, Sentenza n. 2837 del 09/02/1983 Ud. (dep. 02/04/1983) Rv. 158265 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO PUBBLICO DI FEDE PRIVILEGIATA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158265-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO PUBBLICO DI FEDE PRIVILEGIATA - NOZIONE.*

Ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente è, oltre alla attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede, e redatto, da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'Esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)