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Sez. 1, Ordinanza n. 488 del 17/02/1970 Cc. (dep. 25/07/1970) Rv. 115012 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - FORME STABILITE DALL'ART 4 COMMA SECONDO LEGGE N 1423 - PROVVEDIMENTI CHE DECIDONO SU ISTANZE DI REVOCA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1970-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115012-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - FORME STABILITE DALL'ART 4 COMMA SECONDO LEGGE N 1423 - PROVVEDIMENTI CHE DECIDONO SU ISTANZE DI REVOCA - APPLICABILITA.*

Le forme processuali stabilite dall'art 4 comma secondo legge 27 dicembre 1956, n 1423, pur non essendo esplicitamente richiamate nello art 7 comma secondo stessa legge, devono essere adottate anche nei provvedimenti che decidono sulle istanze di revoca, perche tutti i provvedimenti in materia di misure di prevenzione esigono il rispetto delle garanzie proprie dei procedimenti giurisdizionali ed in particolare di quelle dirette ad assicurare la difesa dell'interessato attraverso l'intervento del difensore e la audizione della parte.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)