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Sez. 2, Sentenza n. 4243 del 05/12/1980 Ud. (dep. 09/05/1981) Rv. 148764 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DIFFERENZA DALLO ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA CONTRAVVENZIONE EX ART 712 COD PEN.*
Stato
decisa il 1980-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148764-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DIFFERENZA DALLO ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA CONTRAVVENZIONE EX ART 712 COD PEN.*

Il criterio distintivo tra la ricettazione e la contravvenzione prevista dall'art 712 deve ricercarsi nell'elemento psicologico che, quanto al primo reato, si concreta nella certezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa acquistata, mentre nella ipotesi contravvenzionale e costituito dal colposo mancato accertamento di quella provenienza. (Conf mass n 145220; (Conf mass n 143839).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)