Sez. 6, Sentenza n. 11984 del 24/10/1997 Ud. (dep. 22/12/1997) Rv. 209490 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Esame di ogni prova assunta e di possibili ricostruzioni alternative del fatto - Necessità - Esclusione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)