Sez. 5 - , Sentenza n. 10037 del 24/04/2018 (Rv. 648058 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento sintetico - Art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione anteriore al d.l. n. 178 del 2010 - Violazione degli artt. 23, 24 e 53 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 4 e ss., del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010, nella parte in cui consente l'accertamento con metodo sintetico mediante il cd. redditometro, con riferimento sia all'art. 23 Cost., poiché i relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertativa e probatoria, sia agli artt. 24 e 53 Cost., in quanto il contribuente può dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito accertato è insussistente ovvero costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta.
Riferimenti normativi: DPR 28/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 23, Cod. Civ. art. 24, DM Finanze 10/09/1992, DM Finanze 19/11/1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)