Sez. 5, Sentenza n. 9539 del 19/04/2013 (Rv. 626412 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento in rettifica - Metodo sintetico - Redditometro - Portata retroattiva - Fondamento - Prova ulteriore da parte dell'amministrazione dell'esistenza dei fattori-indice - Necessità - Esclusione - Onere a carico del contribuente - Fondamento - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, da un lato non pone alcun problema di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante la natura procedimentale degli strumenti normativi secondari predetti (emanati ai sensi dell'art. 38, comma quarto, del d.P.R. n. 600 del 1973); dall'altro, essa dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2728, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST., DM Finanze 10/09/1992, DM Finanze 19/11/1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)