diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2162 del 08/07/1971 (Rv. 352922 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - CONDANNA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA.*
Stato
decisa il 1971-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352922-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - CONDANNA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA.*

L'art 91 cod proc civ, nel collegare l'Onere delle spese giudiziali alla soccombenza, impedisce che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosà ma al di fuori di tale ipotesi, la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice, che e libero tanto di compensarle in tutto o in parte, quanto di condannare alla totalita la parte anche solo parzialmente soccombente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)