Sez. 2, Sentenza n. 1180 del 05/05/1973 (Rv. 363725 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - NECESSITA - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - NECESSITA - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI - NECESSITA.*
L'art 91 cod proc civ, nel collegare la condanna alle spese giudiziali alla soccombenza, vieta che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; al di fuori di tale ipotesi, la statuizione sulle spese, ivi comprese quelle di consulenza tecnica che sono pur sempre spese del giudizio, e rimessa al criterio insindacabile del giudice del merito, che e libero tanto di compensarle in tutto o in parte, quanto di condannare alla totalita la parte anche solo parzialmente soccombente. Quanto all'Obbligo di rispettare i limiti posti alla liquidazione delle tariffe professionali la denuncia della sua violazione e possibile nel giudizio per Cassazione a condizione che non si tratti di una generica doglianza sull'esorbitanza delle somme liquidate e che siano indicate, invece, le singole partite della tariffa che si assume essere state violate. (V 2623/71, mass n 353762; 2162/71, mass n 352922; (V 2059/71, mass n 352722).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)