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Sez. 2, Sentenza n. 7836 del 22/12/1986 (Rv. 449780 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - AGRO ROMANO - REGOLAMENTO EDILIZIO GOVERNATORIALE DEL 6 APRILE 1929 N. 1020 - CARATTERE INTEGRATIVO DEL CODICE CIVILE ATTUALE - VALORE - ESPRESSIONE DI POTESTÀ REGOLAMENTARE DEI COMUNI - APPROVAZIONE DA PARTE DI ORGANI GOVERNATIVI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449780-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - AGRO ROMANO - REGOLAMENTO EDILIZIO GOVERNATORIALE DEL 6 APRILE 1929 N. 1020 - CARATTERE INTEGRATIVO DEL CODICE CIVILE ATTUALE - VALORE - ESPRESSIONE DI POTESTÀ REGOLAMENTARE DEI COMUNI - APPROVAZIONE DA PARTE DI ORGANI GOVERNATIVI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La normativa sulle distanze legali concernente le costruzioni nell'agro Romano (regolamento edilizio emanato con deliberazione del governatore di Roma 6 aprile 1929 n. 2020), dapprima inapplicabile per il mancato richiamo del codice civile abrogato, ha successivamente acquistato, con il carattere integrativo attribuitole dal vigente codice civile (art. 873), la propria valenza come espressione della autonoma potestà regolamentare attribuita in materia ai comuni, senza necessità di approvazione da parte di organi governativi. (V 1413/76, mass n 380120).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Regol. Locale 06/04/1929 num. 2020

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)