Sez. 2, Sentenza n. 1413 del 21/04/1976 (Rv. 380120 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - PIANO REGOLATORE DI ROMA - 'AGRO ROMANÒ - DISTANZA DI QUATTRO METRI DAI CONFINI INTERNI - OBBLIGO DI ENTRAMBI I CONFINANTI - NORMA INTEGRATIVA DEL CODICE CIVILE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - PIANO REGOLATORE DI ROMA - 'AGRO ROMANÒ - DISTANZA DI QUATTRO METRI DAI CONFINI INTERNI - OBBLIGO DI ENTRAMBI I CONFINANTI - NORMA INTEGRATIVA DEL CODICE CIVILE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO.*
Nel cosiddetto 'agro Romanò, e cioe nella zona esterna al perimetro del piano regolatore di massima della citta di Roma (RDL 6 luglio 1931 n 981), rimasta soggetta alla disciplina dettata dalla delibera n 2020 del 6 aprile 1929 del governatore di Roma (ai sensi dell'art 1 secondo comma del piano regolatore), le costruzioni vanno tenute, a norma dell'art 56 di detta disciplina, ad almeno quattro metri dai 'confini interni di proprietà; tale disposizione, avente contenuto e portata integrativa delle norme del codice civile sulle distanze fra costruzioni (cosi come le analoghe Disposizioni dettate dal menzionato piano regolatore per le zone urbane a villini e palazzine), va intesa nel senso che i proprietari confinanti sono entrambi obbligati a tenere i propri fabbricati ad almeno quattro metri dal confine, esclusa quindi l'operativita del principio della prevenzione in favore di chi abbia costruito per primo, e possono essere condannati, su istanza del vicino, alla rimozione di quella parte delle costruzioni che abbiano eretto a distanza inferiore. (V 1494/70, mass n 347338).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Regol. Locale 06/04/1929 num. 2020 art. 56, Regio Decr. Legge 06/07/1931 num. 981 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)