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Sez. L, Sentenza n. 26 del 07/01/2003 (Rv. 559433 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento illegittimo intimato da un partito politico - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559433-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Allorquando il datore di lavoro è un partito politico (nella specie, Partito Socialista Italiano), e cioè un'associazione non riconosciuta che svolge attività politica senza fini di lucro, l'unica conseguenza dell'accentata illegittimità del licenziamento è la riassunzione del lavoratore o, in alternativa, la corresponsione della prevista indennità, con esclusione, quindi, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 108 del 1990, della reintegrazione nel posto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)