Sez. L, Sentenza n. 26 del 07/01/2003 (Rv. 559433 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento illegittimo intimato da un partito politico - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Allorquando il datore di lavoro è un partito politico (nella specie, Partito Socialista Italiano), e cioè un'associazione non riconosciuta che svolge attività politica senza fini di lucro, l'unica conseguenza dell'accentata illegittimità del licenziamento è la riassunzione del lavoratore o, in alternativa, la corresponsione della prevista indennità, con esclusione, quindi, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 108 del 1990, della reintegrazione nel posto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)