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Sez. L, Sentenza n. 13654 del 03/07/2015 (Rv. 635956 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento disciplinare previsto dal r.d. n. 148 del 1931 - Contestualità dell'addebito e dell'opinamento circa la sanzione irrogabile - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635956-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI

Nel procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri previsto dall'art. 53 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che delinea una procedura maggiormente garantita rispetto a quella di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la contestazione dell'addebito e il successivo opinamento circa la sanzione da irrogare non possono essere contestuali, trattandosi di fasi che, ai sensi della citata disposizione, devono essere separate, realizzando una "doppia fase di contestazione", così da consentire all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa e da garantire che le indagini disciplinari tengano conto delle giustificazioni rese dal lavoratore a fronte della contestazione ricevuta.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 53, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)