Sez. L, Sentenza n. 5551 del 06/03/2013 (Rv. 626060 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari - Art. 53 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 - Applicabilità - Fondamento.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
Il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - ivi inclusa la procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari - è regolato da una normativa speciale costituente un "corpus" compiuto ed organico, non derogato dalle leggi generali successive relative al lavoro privato, onde il ricorso alla normativa generale è possibile soltanto ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso "corpus" o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell'ordinamento.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)