Sez. 1, Sentenza n. 3562 del 09/12/1971 (Rv. 355242 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - RICHIESTA DEL RIMBORSO AL TERZO RESPONSABILE - NECESSITA - OMISSIONE - EFFETTI.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - RICHIESTA DEL RIMBORSO AL TERZO RESPONSABILE - NECESSITA - OMISSIONE - EFFETTI.*
La norma dell'art 1916 cod civ, secondo la quale, avvenuto il pagamento dell'indennita, il diritto al risarcimento si trasferisce dallo assicurato all'assicuratore, non da vita ad una figura vera e propria di surrogazione, bensi ad una peculiare Forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito, che si attua nel momento in cui l'assicuratore, nel corrispondere all'assicurato l'indennita dovuta, notifica al terzo responsabile l'avvenuto pagamento. Sino a quando l'assicuratore non si avvale di tale facolta, il danneggiato, pur avendo riscosso l'indennita assicurativa, puo pretendere il totale risarcimento dal terzo responsabile, senza che questo possa apporgli l'avvenuta riscossione. L'autore del danno, pero, col pagamento si libera della sua obbligazione anche nei confronti dell'assicuratore. (Conf 1347'70, mass n 347070).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)