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Sez. 3, Sentenza n. 1347 del 08/09/1970 (Rv. 347070 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - RICHIESTA DEL RIMBORSO AL TERZO RESPONSABILE - NECESSITA - OMISSIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347070-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - RICHIESTA DEL RIMBORSO AL TERZO RESPONSABILE - NECESSITA - OMISSIONE - EFFETTI.*

La norma dell'art 1916 cod civ, secondo la quale, avvenuto il pagamento dell'indennita, il diritto al risarcimento si trasferisce dall'assicurato all'assicuratore, non da vita ad una figura vera e propria di surrogazione, bensi ad una peculiare Forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito questa non si attua nel momento in cui l'assicuratore corrisponde all'assicurato l'indennita dovuta, ma unicamente quando il fatto dell'avvenuto pagamento sia stato da lui notificato al terzo responsabile. Pertanto, fino a quando l'assicuratore non si avvalga della predetta facolta, il danneggiato, pur avendo riscosso l'indennita assicurativa, puo pretendere il totale risarcimento dal terzo responsabile questi pero, adempiendo, si libera a sua volta dalla propria obbligazione, anche nei rapporti con l'assicuratore, il quale quindi non puo piu agire in rivalsa contro di lui. (V 789'68, mass n 332061 971'68, mass n 332353).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)