diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5602 del 12/03/1984 Ud. (dep. 14/06/1984) Rv. 164828 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - ATTENUANTE COMUNE DEL DANNO DI SPECIALE TENUITÀ - NOZIONE - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1984-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164828-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - ATTENUANTE COMUNE DEL DANNO DI SPECIALE TENUITÀ - NOZIONE - DIFFERENZA.*

Mentre per l'applicazione dell'attenuante comune del "danno" di speciale tenuità prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. occorre aver riguardo unicamente all'elemento oggettivo del danno patrimoniale causato alla persona offesa dal reato, la valutazione dell'attenuante speciale del "fatto" di particolare tenuità prevista dall'art. 648 capoverso cod. pen. va, invece, operata con riferimento a tutte le circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen. e quindi con riguardo non solo all'aspetto patrimoniale ma anche ad ogni altro elemento oggettivo o soggettivo che valga a qualificare il fatto come particolarmente tenue. Pertanto, l'ipotesi della lieve entità non ricorre se anche uno solo degli elementi da valutare sia considerato di non scarsa Rilevanza, sia sotto il profilo della capacità a delinquere dell'agente o del vantaggio tratto dalla ricettazione, sia per la destinazione della cosa sequestrata alla perpetrazione di altri reati. (V mass 152491).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)