diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1989 del 23/10/1981 Ud. (dep. 27/02/1982) Rv. 152491 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CIRCOSTANZE - FATTO DI "PARTICOLARE TENUITÀ" - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ ALL'IPOTESI LIEVE.*
Stato
decisa il 1981-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152491-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CIRCOSTANZE - FATTO DI "PARTICOLARE TENUITÀ" - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ ALL'IPOTESI LIEVE.*

L'art. 648 cod. pen., nel testo modificato dall'art. 15 legge 22 maggio 1975 n. 152, ha introdotto una disciplina punitiva diversa, secondo che il reato di ricettazione comporti o meno un danno patrimoniale di "particolare tenuità". Tale danno, né dal punto di vista logico né da quello letterale, può confondersi con il danno preveduto dall'art. 62 n. 4 cod. pen., il quale prevede un'attenuante comune applicabile al delitto de quo. (Conf mass 148891; (Conf mass 145324).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)