Sez. 3, Ordinanza n. 18671 del 08/07/2025 (Rv. 675896-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Successiva rinuncia al ricorso - Ammissibilità - Art. 96, comma 4, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
In tema di giudizio di cassazione, la parte che abbia formulato rituale istanza di decisione a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., può successivamente rinunciare al ricorso, senza poter essere condannata, in tal caso, al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)