Sez. T, Ordinanza n. 9872 del 15/04/2025 (Rv. 674941-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Rinuncia al giudizio successiva alla istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c. - Applicabilità dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rinuncia al giudizio, formulata successivamente alla richiesta di discussione della proposta di definizione, impedisce l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., poiché, venendo meno l'interesse alla pronuncia, la proposta predetta non può trovare conferma, con conseguente mancanza di conformità tra la stessa e l'esito della decisione.
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)