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Sez. T, Ordinanza n. 9872 del 15/04/2025 (Rv. 674941-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Rinuncia al giudizio successiva alla istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c. - Applicabilità dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674941-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rinuncia al giudizio, formulata successivamente alla richiesta di discussione della proposta di definizione, impedisce l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., poiché, venendo meno l'interesse alla pronuncia, la proposta predetta non può trovare conferma, con conseguente mancanza di conformità tra la stessa e l'esito della decisione.

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)