Sez. L, Sentenza n. 8243 del 23/07/1991 (Rv. 473290 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Consumazione dell'impugnazione | Estremi - Mancata pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità - Proposizione di nuova impugnazione in sostituzione di altra viziata - Ammissibilità.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Consumazione dell'impugnazione
Il diritto di proporre ricorso per Cassazione - compreso quello di proporre istanza per regolamento di competenza, che è vero e proprio mezzo di impugnazione, al quale sono applicabili le regole sulle impugnazioni in generale - non può ritenersi consumato fino a quando non sia intervenuta una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso, cosicché, in pendenza del termine utile, ove sia mancata la pronuncia predetta, è possibile proporre validamente un nuovo ricorso in sostituzione di quello viziato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)