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Sez. 4, Sentenza n. 5993 del 01/03/1989 Ud. (dep. 19/04/1989) Rv. 181098 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - MALFERME CONDIZIONI DI SALUTE - ERRORE DEI SANITARI - FATTORI COAGENTI - RAVVISABILITÀ - ESCLUSIONE DEL RAPPORTO DI CAUSALITÀ - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181098-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - MALFERME CONDIZIONI DI SALUTE - ERRORE DEI SANITARI - FATTORI COAGENTI - RAVVISABILITÀ - ESCLUSIONE DEL RAPPORTO DI CAUSALITÀ - INSUSSISTENZA.*

In tema di rapporto di causalità, nel caso di scontro tra veicoli, la malferma salute della parte lesa, così come l'eventuale errore dei sanitari nel curare il paziente, si pongono solo come concausa dell'evento letale, l'una preesistente, l'altra sopravvenuta, ma pur sempre coagenti con il fattore (causale) radicato nella condotta addebitata al prevenuto, trattandosi di circostanze di per sè inidonee ed insufficienti a produrre, da sole, il detto evento. (fattispecie di investimento di ciclista, il quale venne a morte a seguito delle lesioni in tale occasione subite coagenti con le malferme condizioni di salute e (assurdi) errori dei sanitari). (V mass n 170770; (Conf mass n 172309 (e ivi citate); (Conf mass n 135348).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)