Sez. 1, Sentenza n. 1194 del 10/05/1966 (Rv. 322391 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - ACCORDI AMICHEVOLI - RELATIVI ALLA MISURA DELL'INDENNITA - CADUCAZIONE IN CASO DI MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - ACCORDI AMICHEVOLI - RELATIVI ALLA MISURA DELL'INDENNITA - CADUCAZIONE IN CASO DI MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA - CONDIZIONI.*
Il negozio di diritto pubblico tra privato e la pubblica amministrazione espropriante in ordine alla Determinazione dell'indennita di espropriazione, quando non abbia, per volonta delle parti, anche efficacia traslativa del diritto di proprieta, e condizionato alla conclusione del procedimento di espropriazione e resta caducato se il procedimento stesso non si perfeziona nelle forme previste dalla legge. (nella specie, tra il comune espropriante e la proprietaria dei fondi da espropriare era intervenuto un accordo col quale le parti avevano compromesso in arbitri la Determinazione dell'ammontare della indennita di espropriazione. I giudici di merito avevano dichiarato la caducazione di tale negozio per sopravvenuta revoca della dichiarazione di pubblica utilita, intervenuta prima della Costituzione del collegio arbitrale, e conseguentemente avevano ritenuto nullo il lodo arbitrale, per avere gli arbitri pronunciato fuori dei limiti del compromesso. La Corte regolatrice ha ritenuto corretta tale decisione).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)