Sez. 2, Sentenza n. 5981 del 09/07/1987 (Rv. 454356 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI - MANCATA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - CADUCAZIONE - CONSEGUENZE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI - MANCATA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - CADUCAZIONE - CONSEGUENZE.*
Allorquando nel corso di una procedura di espropriazione per pubblica utilità intervenga un accordo tra il proprietario del bene ad essa assoggettato e la pubblica amministrazione sull'ammontare dell'indennità, il negozio così stipulato ha natura pubblica e si inserisce nel procedimento amministrativo, con la conseguenza che le pattuizioni contenute in tale negozio si profilano quali Atti integrativi del procedimento stesso e, anche se non soggette a risoluzione, sono tuttavia condizionate alla sua conclusione e, comunque, alla conclusione di un negozio che determini effetti analoghi, con la conseguenza che, in Mancanza di tale condizione, l'accordo sull'indennità resta caducato, cioè privo di effetti giuridici. In tale ipotesi, pertanto, divenuta illegittima la occupazione del bene, qualora lo stesso sia stato utilizzato con opere stabili destinate a pubblico interesse, la parte indebitamente privata della sua disponibilità ha diritto, nei confronti della pubblica amministrazione, al pagamento di una somma equivalente, senza che possa rilevare l'intervenuto accordo sulla indennità (e le sue pattuizioni). (V 7496/83, mass n 432101; (V 834/70, mass n 346178; (V 1194/66, mass n 322391; (V 862/64, mass n 301223).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 25, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 12 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 13, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 14, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)