Sez. L, Sentenza n. 387 del 17/01/1983 (Rv. 425202 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RISARCIMENTO DEL DANNO, EX ART. 18 LEGGE N. 300 DEL 1970, CONSEGUENTE A DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA O INVALIDITÀ DEL LICENZIAMENTO - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RISARCIMENTO DEL DANNO, EX ART. 18 LEGGE N. 300 DEL 1970, CONSEGUENTE A DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA O INVALIDITÀ DEL LICENZIAMENTO - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
La valutazione della misura del risarcimento del danno, che a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 è dovuto al lavoratore in caso di accertata inefficacia o Invalidità del licenziamento, è rimessa, in difetto di prove specifiche di un danno maggiore, alla discrezionalità del giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in Sede di legittimità.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)