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Sez. L, Sentenza n. 4958 del 18/07/1983 (Rv. 429829 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - PERIODO COMPRESO FRA LA DATA DELL'ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO E QUELLA DELLA PRONUNCIA GIUDIZIARIA CONTENENTE L'ORDINE DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE - DISCIPLINA EX ART. 18 LEGGE N. 300 DEL 1970 - TUTELA RISARCITORIA INTEGRALE - SUSSISTENZA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DELLE VOCI DI DANNO DOVUTE - CONFIGURABILITÀ - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO E DELLA RIVALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429829-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - PERIODO COMPRESO FRA LA DATA DELL'ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO E QUELLA DELLA PRONUNCIA GIUDIZIARIA CONTENENTE L'ORDINE DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE - DISCIPLINA EX ART. 18 LEGGE N. 300 DEL 1970 - TUTELA RISARCITORIA INTEGRALE - SUSSISTENZA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DELLE VOCI DI DANNO DOVUTE - CONFIGURABILITÀ - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO E DELLA RIVALUTAZIONE.*

In relazione al periodo compreso fra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziaria contenente lo ordine di reintegrazione del lavoratore, periodo durante il quale il rapporto di lavoro è quiescente ma non estinto, l'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 - come risulta anche dallo svolgimento dei lavori parlamentari - attribuisce al lavoratore illegittimamente licenziato una tutela risarcitoria integrale, che non concerne soltanto l'ammontare delle retribuzioni non percepite o percepite in ritardo o l'omissione del versamento dei contributi assicurativi, ma anche, ed in primo luogo, il danno non patrimoniale costituito dall'offesa recata al lavoratore con l'illegittimo rifiuto del suo apporto all'attività dell'impresa. Pertanto, atteso anche che la somma risultante da tali voci di danno deve essere rivalutata d'ufficio secondo i principi generali, utilizzando come parametro non l'indice dei prezzi calcolato per la scala mobile dei lavoratori dell'industria ma l'indice (più favorevole) del costo della vita, il risarcimento dovuto per l'anzidetto periodo, pur essendo legislativamente predeterminato in una misura minima pari a cinque mensilità di retribuzione, ben può eccedere tale importo, senza che la condanna al pagamento di tale minimo possa ritenersi illegittima per il fatto che, in relazione allo stesso periodo, il datore di lavoro sia condannato anche al pagamento delle retribuzioni non corrisposte. (V 2586/83, mass n 427451; (V 1658/83, mass n 426497; (V 1079/83, mass nn. 425873 e 425871; (V 387/83, mass n 425202; (V 371/83, mass n 425182; (V 2350/82, mass n 420238; (V 4322/81, mass n 415006; (V 5716/81, mass n 416410; (V 99/81, mass n 410488; (V 3440/79, mass n 399855; (V 1618/75, mass n 375215).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)