Sez. 3 - , Ordinanza n. 22890 del 13/09/2019 (Rv. 654942 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Interessi usurari - Art. 1815, comma 2, c.c. - Applicabilità agli interessi di mora, oltre che a quelli corrispettivi - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
L'art. 1815, comma 2, c.c. si riferisce agli interessi corrispettivi e, quindi, non è applicabile in caso di nullità di interessi convenzionali di mora usurari, attesa la diversità sul piano causale di questi ultimi, i quali trovano la propria fonte nell'inadempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 1, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)