Sez. 3 - , Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018 (Rv. 651333 - 02)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Interessi moratori convenzionali - Tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Eccedenza alla data della stipula - Conseguenze - Nullità del patto - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
È nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)