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Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 05/06/1974 (Rv. 369826 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - SUI MOBILI - PRIVILEGIO A FAVORE DI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO ESERCENTI IL CREDITO MOBILIARE - CREDITI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE - PRIVILEGI A FAVORE DELL'INPS - PREVALENZA DEL PRIVILEGIO PER IL CREDITO MOBILIARE.*
Stato
decisa il 1974-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369826-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - SUI MOBILI - PRIVILEGIO A FAVORE DI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO ESERCENTI IL CREDITO MOBILIARE - CREDITI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE - PRIVILEGI A FAVORE DELL'INPS - PREVALENZA DEL PRIVILEGIO PER IL CREDITO MOBILIARE.*

Il privilegio attribuito dall'art 3 DLCPS 1 ottobre 1947 n 1075 al credito per finanziamenti effettuati dagli istituti di credito di diritto pubblico ed enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, prende grado immediatamente dopo di quello che assiste il credito per spese di giustizia, e prevale su tutti i crediti indicati nell'art 2778 cod civ, compreso quello inerente ai crediti dell' INPS per contributi assicurativi e previdenziali, pur dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969 n 153. (Conf 1062'73, mass n 365522; 2345'72, mass n 359730).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2778 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/10/1947 num. 1075 art. 3, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)