Sez. 2, Sentenza n. 2345 del 12/07/1972 (Rv. 359730 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - SUI MOBILI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ART 66 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 - EFFETTI - ALTERAZIONE DELLA POSIZIONE DI TALI PRIVILEGI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO TRA PRIVILEGIO ACCORDATO ALL'INPS E PRIVILEGIO ACCORDATO AGLI ISTITUTI FINANZIATORI DI IMPRESE INDUSTRIALI.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - ORDINE DEI PRIVILEGI - SUI MOBILI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ART 66 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 - EFFETTI - ALTERAZIONE DELLA POSIZIONE DI TALI PRIVILEGI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO TRA PRIVILEGIO ACCORDATO ALL'INPS E PRIVILEGIO ACCORDATO AGLI ISTITUTI FINANZIATORI DI IMPRESE INDUSTRIALI.*
La norma di cui all'art 66 della legge 30 aprile 1969 n 153 si e limitata a spostare il privilegio per i contributi di previdenza sociale dal n 16 delle previsioni contenute nell'art 2778 al n 1, ma non ha assolutamente alterato la posizione di tali privilegi rispetto a quelli previsti da leggi speciali, i quali, in Mancanza di un grado di preferenza, prendono grado dopo ogni altro privilegio previsto dal codice (articolo 2783); peraltro, ove tale grado sia stabilito in maniera prevalente su ogni altro, il privilegio ovviamente non rimane influenzato dall'ordine stabilito dall'art 2778, ma resta fuori dell'ambito dello stesso. (nel caso di specie la SC ha ritenuto che il privilegio speciale accordato agli istituti finanziatori delle imprese industriali ai sensi dell'art 3 del DLCPS 1 ottobre 1947 n 1075 - essendo espressamente preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia - sia poziore rispetto a quello dell' istituto di previdenza).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2778 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2783, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)