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Sez. 1, Sentenza n. 20087 del 08/10/2004 (Rv. 577648 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Ricorso introduttivo - Termini di comparizione dell'art. 163 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577648-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Il giudizio preliminare delineato dall'art. 274 cod. civ., caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario ed, in particolare, l'applicabilità dei termini di comparizione fissati dall'art. 163 cod. proc. civ. Il principio del contraddittorio è, pertanto, rispettato per il solo fatto che il ricorso introduttivo sia portato a conoscenza della controparte e sia assicurata ad entrambe le parti la possibilità di partecipare al processo e di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale che al termine dell'inchiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)