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Sez. 1, Sentenza n. 2579 del 02/03/1993 (Rv. 481204 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Principio del contraddittorio - Rispetto - Condizioni - Replica alle mansioni avversarie - Diritto - Ammissibilità- Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481204-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione

Il giudizio preliminare delineato dall'art. 274 cod. civ., caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicazione delle norme regolatrici del processo ordinario di cognizione. In particolare, il principio del contraddittorio (art. 101 cod. proc. civ.) è in esso rispettato assicurando alle parti la possibilità di partecipare al processo e di far valere le proprie ragioni, sia in sede di udienza camerale che al termine dell'inchiesta, mentre è escluso un diritto di replica alle deduzioni avversarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)