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Sez. 3, Sentenza n. 12260 del 14/11/1995 Ud. (dep. 12/12/1995) Rv. 203712 - 01

Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - Motivi nuovi | Limitazione ai capi e ai punti cui si riferiscono i motivi principali - Necessità.
Stato
decisa il 1995-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203712-01

Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - Motivi nuovi

I motivi nuovi che il comma quarto dell'art. 585 del codice di procedura consente di depositare in cancelleria fino a quindici giorni prima dell'udienza non possono porre questioni non proposte con quelli principali e questo per tre ordini di motivi: a) il tenore testuale dell'art. 167 disp. att. precisa che nella presentazione dei motivi nuovi devono "essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'art. 581 comma primo lett. a) del codice ai quali i motivi si riferiscono"; b) diversamente sarebbe vanificato il principio del tempestivo e completo contraddittorio; c) l'appello incidentale, impossibile contro i motivi nuovi, sarebbe completamente vanificato se fosse possibile prospettare nuovi profili di annullamento con i motivi nuovi. Non costituisce peraltro motivo il prospettare la stessa questione nei motivi principali sotto il profilo di illegittimità e in quelli nuovi sotto uno diverso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)