Sez. L, Sentenza n. 6993 del 16/07/1998 (Rv. 517282 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Norme per la protezione dell'integrità fisica del lavoratore - Funzione - Prevenzione anche degli effetti di comportamenti imprudenti o negligenti del lavoratore - Inosservanza di tali norme da parte del datore di lavoro - Infortunio conseguente - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Concorso di colpa del lavoratore per imprudenza o negligenza - Irrilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito, e non può invocare il concorso di colpa del lavoratore, poiché egli ha il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo, nonostante la sua imprudenza o negligenza, la quale viene ad assumere solo l'efficacia di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento. (Fattispecie relativa ad infortunio mortale occorso ad un lavoratore a cui il superiore qualificato aveva ordinato di riparare una valvola posta sul fondo di una cisterna di una nave, senza segnalare la pericolosità dell'operazione nelle circostanze concrete, senza ordinare e controllare l'impiego di mascherine e autorespiratori e senza imporre la presenza di altri operatori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)