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Sez. L, Sentenza n. 1523 del 08/02/1993 (Rv. 480793 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro | Obbligo di adottare misure preventive - Incidenza sul datore di lavoro - Portata - Colpa concorrente del lavoratore nella causazione dell'evento dannoso - Conseguente esclusione della responsabilità del datore di lavoro - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480793-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro

In materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro, l'obbligo di adottare misure preventive in applicazione del disposto dell'art. 2087 cod. civ. - la cui violazione è fonte, ad un tempo di responsabilità contrattuale ed aquiliana, atteso il carattere assoluto del diritto alla salute, della cui protezione si tratta - grava sul datore di lavoro non soltanto in rapporto alle misure di carattere specifico, previste da norme particolari, ma anche a quelle di carattere generico ed implica altresì una doverosa attività di controllo costante, volta ad impedire comportamenti dei lavoratori tali da rendere inutili o insufficienti le apprestate cautele tecniche, senza che la suddetta responsabilità resti esclusa da concorrente colpa del lavoratore nella causazione dell'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)