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Sez. 3, Sentenza n. 2168 del 22/02/1993 (Rv. 481039 - 01)

Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Autenticazione della sottoscrizione | Potere del difensore - Condizioni - Procura conferita con scrittura separata - Inidoneità.
Stato
decisa il 1993-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481039-01

Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Autenticazione della sottoscrizione

Il potere attribuito al difensore dall'art. 83 comma terzo cod. proc. civ., di certificare l'autografia della parte che gli ha rilasciato la procura, è condizionato dal fatto che la procura gli sia conferita in calce o a margine della citazione o degli altri atti indicati nella citata disposizione, ovvero su di un foglio allegato che faccia corpo con essi per cui è da escludersi la validità di una procura processuale con sottoscrizione autenticata dal difensore, rilasciata con scrittura separata (nella specie, solo nel corso del procedimento di esecuzione forzata, su un foglio di carta intestato del creditore procedente); né i requisiti di certezza circa l'esistenza e la tempestività del rilascio della procura possono essere integrati con elementi esterni all'atto (nella specie, la ratifica dell'operato del professionista ed il riconoscimento della propria firma), dovendo essi risultare, invece, dal contesto dell'atto stesso, in modo da essere immediatamente percepiti dalla controparte e dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)