Sez. 2, Sentenza n. 400 del 17/02/1971 (Rv. 349998 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il giudizio di rinvio si presenta come un processo chiuso, destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito in sostituzione di quella cassata, restando inibita alle parti ogni attivita asserita che non sia legata da un rapporto di stretta dipendenza con la Cassazione medesimà conseguentemente, in Sede di rinvio possono essere formulate conclusioni diverse solo quando la necessita di esse derivi dalla sentenza di Cassazione, ove, a seguito dell'accoglimento del ricorso, i termini della controversia che il giudice di rinvio e chiamato a decidere si configurino in modo diverso da quello delineato nelle precedenti fasi del giudizio. (V 1301'69, mass n 339978).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)