Sez. L, Sentenza n. 1604 del 15/02/1988 (Rv. 457647 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DATA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE TENUTA A SEGUITO DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DATA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE TENUTA A SEGUITO DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel rito del lavoro, la tempestività o meno dell'appello incidentale, ai sensi del terzo comma dell'art. 436 cod. proc. civ. (per il quale detto appello va proposto, a pena di decadenza, con la memoria di Costituzione, da notificarsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione) deve essere verificata con riguardo all'udienza di discussione fissata (con decreto previdenziale ai sensi dell'art. 435 dello stesso codice, e non con riferimento alla data - successiva - in cui tale udienza si sia di fatto tenuta a seguito di rinvio. (V 7533/86, mass n 449564; (V 6874/82, mass n 424526).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)