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Sez. 1, Sentenza n. 80 del 18/01/1982 Cc. (dep. 19/02/1982) Rv. 152369 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SEGRETO ISTRUTTORIO - OSSERVANZA - COMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152369-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SEGRETO ISTRUTTORIO - OSSERVANZA - COMPATIBILITÀ.*

Ai sensi dell'art. 264 secondo comma cod. proc. pen. l'Obbligo della motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale dell'imputato non va inteso in senso assoluto ed incondizionato, in quanto deve essere contemperato con l'osservanza del segreto istruttorio. (V. Mass. Nn. 148052 e 147802 anno 1981 sul limite della motivazione in riferimento al segreto istruttorio-giurisprudenza costante).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)