Sez. 1, Sentenza n. 147 del 27/01/1981 Cc. (dep. 11/03/1981) Rv. 148052 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
La motivazione dei provvedimenti restrittivi della liberta personale deve essere tale da consentire, da un lato, il controllo della legittimita formale del provvedimento e salvaguardare, dall'altro, il segreto istruttorio. Pertanto, in ordine alla esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, l'Obbligo della motivazione deve ritenersi adempiuto con l'indicazione degli elementi di accusa od anche soltanto del tipo di elementi di prova acquisiti, senza ulteriori specificazioni sulla fonte, che puo essere taciuta perfino in Sede di interrogatorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)