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Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 06/06/1977 (Rv. 386024 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - VIZIO DELLA SENTENZA DI APPELLO - MANCATA DEDUZIONE CON RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DELLA PARTE VITTORIOSA IN SECONDO GRADO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386024-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - VIZIO DELLA SENTENZA DI APPELLO - MANCATA DEDUZIONE CON RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DELLA PARTE VITTORIOSA IN SECONDO GRADO - PRECLUSIONE.*

Il vizio di ultrapetizione, in cui sia incorso il giudice di appello, per aver riesaminato d'ufficio una questione decisa in primo grado e non investita da gravame, puo essere fatto valere soltanto con impugnazione avverso la relativa statuizione. Pertanto, la parte vittoriosa in appello, che non abbia dedotto quel vizio con ricorso incidentale condizionato, non puo invocare il medesimo per resistere al ricorso dell'avversario, sotto il profilo che quest'ultimo investirebbe una questione definitivamente decisa in primo grado e non riesaminabile dal giudice di appello. (V 1333/76, mass n 380015; (V 83/74, mass n 367618).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)