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Sez. L, Sentenza n. 3496 del 25/03/1995 (Rv. 491394 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Nei confronti della decisione di secondo grado relativa a domanda non proposta - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491394-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Nel caso in cui il giudice d'appello abbia portato il suo esame su una domanda non proposta dalla parte interessata (nella specie, valutando la pretesa dell'appellante anche sotto il profilo dell'arricchimento senza causa), e l'abbia ritenuta non fondata, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione proposto dal soccombente nei confronti di tale parte della pronuncia di secondo grado, considerato che i motivi di impugnazione relativi al giudizio di legittimità devono investire a pena di inammissibilità situazioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame con l'atto di appello e siano quindi comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, e tenuto presente che il giudice d'appello, operando nei termini suindicati, ha violato il principio posto all'art. 112 cod.proc.civ. ed è incorso nel vizio di ultrapetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)