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Sez. 1, Ordinanza n. 22229 del 29/06/2026 (Rv. 679094-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Concordato con continuità - Modifica della proposta - Limiti - Esclusione dopo l'omologazione.
Stato
decisa il 2026-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679094-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

In tema di concordato preventivo con continuità aziendale, la facoltà di modifica della proposta di concordato, ex art. 186-bis, comma 7, l.fall., non può più essere esercitata dal debitore dopo l'omologazione.

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 173, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 186 bis com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 9, Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)